Foto pubblicate senza consenso, posso chiedere un risarcimento?

Sfogliando un catalogo di una rivista turistica hai scoperto di essere stato fotografato nel corso di un’escursione naturalistica organizzata dalla struttura alberghiera per pubblicizzare i propri servizi. Un pubblicitario ha scattato alcune foto alla strada per reclamizzare un negozio e, in bella evidenza, compari anche tu con le buste della spesa. 

Come difendersi per la fotografia altrui pubblicata senza consenso?
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, il giudice, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. Detto in parole povere significa che se una persona si accorge che è stata pubblicato il volto proprio o quello dei familiari più stretti, senza aver mai prestato il consenso, oppure quando, nonostante il consenso, ne è derivato un pregiudizio alla reputazione, si può rivolgere al tribunale, intentando una causa civile, per  chiedere non solo la cancellazione dell’immagine, ma anche il risarcimento del danno.

Esistono altri casi in cui la foto può essere legittimamente pubblicata e ciò avviene, ad esempio, se lo scatto è stato fatto a una manifestazione pubblica, a una cerimonia o un evento (e il soggetto immortalato non è centrale alla foto) oppure se si tratta di una persona famosa, di rilievo pubblico.


FONTE: VISITA https://www.laleggepertutti.it/