Secondo la Costituzione, il domicilio è inviolabile; non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabili dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria. La Costituzione, quindi, tutela il domicilio con tutte le garanzie necessarie a proteggere il cittadino dal’abuso di autorità dello Stato. Lo stesso avviene per la libertà personale e la segretezza di ogni forma di comunicazione.
Ma allora quando le forze dell’ordine possono entrare in casa?
Secondo la legge, l’ispezione può essere disposta soltanto con decreto dell’autorità giudiziaria (il famoso “mandato”), decreto che deve sempre essere mostrato a chi abbia la disponibilità della casa (quindi non soltanto proprietario, ma anche conduttore, ecc.). Lo stesso provvedimento può anche disporre il divieto di allontanamento dall’abitazione prima che l’ispezione sia terminata.
La perquisizione domiciliare può essere disposta solamente quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato (cioè il mezzo con cui è stato commesso il reato) o cose pertinenti al reato si trovino in quel determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. Come si sarà già intuito, quindi, la differenza tra ispezione e perquisizione è evidente: con la prima si effettua un’operazione di ricerca di quanto possa essere utile per le indagini (tracce, effetti materiali del reato, ecc.); con la seconda, invece, si agisce quando c’è fondato motivo di trovare direttamente il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Quando la perquisizione dà esito positivo, si procede al sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, cioè all’apprensione fisica del bene, che viene quindi sottratto a chi ne aveva la disponibilità.
Le perquisizioni in flagranza
Nei casi di particolare urgenza, quando il tempo gioca a sfavore delle autorità, queste possono procedere a perquisizione anche senza il preventivo decreto di cui abbiamo parlato. Inoltre, quando si deve eseguire un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o un ordine di carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale o locale se sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. Nel caso di perquisizione domiciliare, poi, è possibile procedere anche fuori dei limiti temporali sopra indicati, quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. La polizia giudiziaria trasmette entro quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Altre ipotesi
La legge prevede altre due ipotesi in cui i carabinieri possono entrare in casa senza necessità del decreto; sono infatti possibili perquisizioni: di persone, locali, automobili, bagagli ed effetti personali per prevenire o reprimere il traffico di droga ; quando vi è fondato motivo di credere che ci siano armi, munizioni o esplosivi, persona ricercata, evaso in relazione a determinati delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di terrorismo