NOTIZIE FALSE SU ALTRE PERSONE:
Se qualcuno associa all’identità di una persona un attributo che non è reale ne viola l’identità personale, cioè il diritto a essere riconosciuti per ciò che si è nella propria comunità di appartenenza. In questo caso il soggetto leso ha due possibilità diverse: o chiedere un risarcimento dei danni; o un’azione di tipo amministrativo di fronte al Garante privacy che può sanzionare pecuniariamente la persona che ha diffuso l’informazione se non ha provveduto a rimuoverla o correggerla entro quindici giorni dalla segnalazione da parte dell’interessato.
E se creo una notizia chiedendo di donare soldi a un falso numero di beneficenza?
Si configura il reato di truffa che è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1031.
PROCURATO ALLARME:
È una notizia falsa che ricade nell’ambito del procurato allarme. L’articolo 658 del codice penale prevede che: “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516”.
CHE SUCCEDE A CHI CONDIVIDE LE NOTIZIE FALSE?
Dato che il soggetto non si è limitato a condividere la notizia, ma ha aggiunto un commento denigratorio nei confronti della persona oggetto dell’articolo, anche in questo caso potrebbe sussistere il reato di diffamazione.
Invece nel caso della semplice condivisione, senza commento, non si commette un illecito a meno che non venga provata la consapevolezza, all’atto della condivisione, del carattere falso della notizia.